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	<title>inps Archivi - Daniela Manfè</title>
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	<description>Daniela Manfè Studio di consulenza amministrativa, contabile, tributaria e fiscale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2025 08:27:32 +0000</lastBuildDate>
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		<title>INPS: Gestione separata, le aliquote 2025</title>
		<link>https://manfe.org/inps-gestione-separata-le-aliquote-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniela]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 08:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[inps]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>l’Inps ha recentemente comunicato le aliquote contributive applicabili agli iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal 1/01/2025, confermando le misure già applicate lo scorso anno: Sono confermate anche le aliquote applicabili per i lavoratori sportivi, sia in qualità di... <a href="https://manfe.org/inps-gestione-separata-le-aliquote-2025/" class="readmore">Leggi tutto<span class="screen-reader-text">INPS: Gestione separata, le aliquote 2025</span><span class="fa fa-angle-double-right" aria-hidden="true"></span></a></p>
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<p>l’Inps ha recentemente comunicato le aliquote contributive applicabili agli iscritti alla Gestione separata</p>



<p>Inps a decorrere dal 1/01/2025, confermando le misure già applicate lo scorso anno:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>24,00% per i titolari di una prestazione pensionistica, nonché per i lavoratori già iscritti ad un&#8217;altra forma</li>



<li>pensionistica obbligatoria</li>



<li>33,72% per i co.co.co. per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS_COLL</li>



<li>35,03% per i co.co.co. per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL</li>



<li>26,07% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di partita Iva.</li>
</ul>



<p>Sono confermate anche le aliquote applicabili per i lavoratori sportivi, sia in qualità di co.co.co. o assimilati, che di professionisti nel settore del dilettantismo.</p>



<p>Risulta incrementato il massimale di reddito ad €. 120.607 (nel 2024 era pari a €. 119.650) ed il minimale per ottenere l&#8217;accredito contributivo, aumentato ad €. 18.555 (nel 2024 era pari a €. 18.415).</p>



<p><strong>SOGGETTI OBBLIGATI</strong></p>



<p>In generale, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS le seguenti categorie di soggetti:</p>



<p><em>1) COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI</em></p>



<p>Il DLgs. 81/2015 (cd. “Job act”) ha disposto:</p>



<p>▪ l’abrogazione, dal 25/06/2015, della disciplina in materia di contratti a progetto (cd “co.co. pro.”), facendo salvi, fino alla scadenza, i contratti di lavoro a progetto in corso a tale data</p>



<p>▪ l’applicazione dal 01/01/2016 della disciplina del lavoro subordinato anche alle collaborazioni che si sostanziano in prestazioni di lavoro:</p>



<p>&#8211; esclusivamente personali</p>



<p>&#8211; continuative</p>



<p>&#8211; le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (cd. “indici di subordinazione” o “indici di non genuinità” delle collaborazioni).</p>



<p><em>2) LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI</em></p>



<p>Per le prestazioni occasionali svolte nell’ambito del lavoro autonomo (è esclusa l&#8217;attività commerciale occasionale), l’iscrizione alla Gestione separata, ed il conseguente obbligo contributivo, scatta:</p>



<p>▪ dal momento in cui i compensi percepiti nell’anno superano il limite di €. 5.000 di reddito (N.B.: cioè di “compensi” al netto delle spese direttamente afferenti deducibili a quadro RL)</p>



<p>▪ anche in presenza di prestazioni svolte verso più committenti.</p>



<p><em>3) VENDITORI PORTA A PORTA</em></p>



<p>L’attività di procacciatore a domicilio (senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia):</p>



<p>▪ è iscrivibile alla gestione separata INPS</p>



<p>▪ qualora il reddito annuo dell’attività risulti &gt; €. 5.000.</p>



<p>Limite di ricavi: la norma fissa un limite di reddito e non di &#8220;ricavi&#8221; (o volume d’affari).; pertanto, tento conto che i costi sono forfettizzati, il venditore a domicilio è tenuto alla iscrizione Inps in presenza di provvigioni pari o superiori a €. 6.410 (infatti 78% x €. 6.410 = €. 5.000).</p>



<p><em>4) ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO</em></p>



<p>Sono tenuti alla contribuzione alla Gestione separata INPS le sole persone fisiche che apportano esclusivamente lavoro (come anticipato, per contratti ancora in essere post DLgs.81/2015); il contributo va suddiviso per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato.</p>



<p>Diversamente, non sono soggetti all’obbligo contributivo gli associati in partecipazione:</p>



<p>&#8211; con apporto di solo capitale o misto (sia capitale che lavoro), in quanto generavano un reddito di capitale</p>



<p>&#8211; che apportano esclusivamente lavoro, ma iscritti ad un Albo professionale</p>



<p>&#8211; soggetti imprenditori (il compenso concorre alla formazione del reddito d’impresa).</p>



<p><em>5) SOCI – AMMINISTRATORI DI SRL</em></p>



<p>In base all’interpretazione autentica del DL 78/2010 ed al disposto della Corte Costituzionale, sent. 15/2012, il socio lavoratore di Srl commerciale (nulla cambia per le snc/sas) che contestualmente:</p>



<p>a) partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza</p>



<p>b) sia anche amministratore della stessa riscuotendo specifico compenso (deve trattarsi di amministratore non “professionista”; cioè di soggetto per il quale il compenso è attratto alla attività professionale svolta – v. CM 105/2001) ha l’obbligo di doppia contribuzione all’INPS (v. RF 025/2012):</p>



<p>✓ alla Gestione separata INPS: per il compenso amministratore</p>



<p>✓ alla Gestione IVS: per il lavoro prestato in qualità di socio.</p>



<p><em>6) PROFESSIONISTI CON O SENZA “CASSA PREVIDENZIALE”</em></p>



<p>Sono tenuti all’obbligo contributivo i lavori autonomi titolari di partita IVA i soggetti (art. 18, c. 12, DL 98/2011):</p>



<p>▪ la cui attività non è subordinata all’iscrizione ad un Albo professionale (cd. “professionisti senza Cassa”)</p>



<p>▪ o che, pur svolgendo un’attività per la quale è prevista l’iscrizione ad un Albo professionale:</p>



<p>✓ non versano il contributo soggettivo (per obbligo dello Statuto della Cassa o per scelta)</p>



<p>✓ pur essendo obbligati al versamento del contributo “integrativo” o “di solidarietà” (non correlati all’erogazione di un trattamento pensionistico).</p>



<p>Se lo Statuto della Cassa di previdenza prevede l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione non è sufficiente a determinare l’obbligo contributivo (v. Mess. Inps n. 709/2012).</p>



<p>Pensionati di una Cassa: se continuano a svolgere l’attività professionale sono tenuti al versamento:</p>



<p>&#8211; di un contributo soggettivo minimo alla Cassa (art. 18, c. 11 del DL 98/2011; Circ. INPS 99/2011) &#8211; non al versamento contributivo alla Gestione separata INPS.</p>
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