Bonus barriere architettoniche
A seguito del decreto “Salvaspese”, per le spese sostenute dal 30.12.2023, l’agevolazione al 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche è limitata agli interventi riguardanti
- Scale
- rampe
- installazione di ascensori
- installazione di servoscala
- installazione di piattaforme elevatrici.
Sono esclusi gli interventi di cambio degli infissi o rifacimento dei servizi igienici.
Dalla stessa data non sono più incentivati neppure gli interventi di automazione degli impianti e serve l’asseverazione di un tecnico che certifichi il rispetto dei requisiti fissati dal D.M. 236/1989.
Per le spese sostenute dal 1.01.2024, è ridotta la possibilità di sfruttare l’agevolazione tramite la cessione del credito o lo sconto in fattura, prima ammessi senza vincoli. Di fatto, possono ancora trasferire il credito i condomìni a prevalente destinazione residenziale e le persone fisiche in possesso di determinati requisiti.
In particolare, per interventi su villette e singoli appartamenti, la possibilità è concessa solo a chi è:
- proprietario dell’immobile (o ha un diritto reale di godimento)
- ha adibito la casa ad abitazione principale
- ha un reddito di riferimento familiare non superiore a 15.000 euro; il reddito è però irrilevante se in famiglia c’è una persona con disabilità accertata ex L. 104/1992
(da Il Sole 24 Ore del 5.02.2024, pag. 6)