INPS: Gestione separata, le aliquote 2025

l’Inps ha recentemente comunicato le aliquote contributive applicabili agli iscritti alla Gestione separata

Inps a decorrere dal 1/01/2025, confermando le misure già applicate lo scorso anno:

  • 24,00% per i titolari di una prestazione pensionistica, nonché per i lavoratori già iscritti ad un’altra forma
  • pensionistica obbligatoria
  • 33,72% per i co.co.co. per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS_COLL
  • 35,03% per i co.co.co. per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL
  • 26,07% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di partita Iva.

Sono confermate anche le aliquote applicabili per i lavoratori sportivi, sia in qualità di co.co.co. o assimilati, che di professionisti nel settore del dilettantismo.

Risulta incrementato il massimale di reddito ad €. 120.607 (nel 2024 era pari a €. 119.650) ed il minimale per ottenere l’accredito contributivo, aumentato ad €. 18.555 (nel 2024 era pari a €. 18.415).

SOGGETTI OBBLIGATI

In generale, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS le seguenti categorie di soggetti:

1) COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Il DLgs. 81/2015 (cd. “Job act”) ha disposto:

▪ l’abrogazione, dal 25/06/2015, della disciplina in materia di contratti a progetto (cd “co.co. pro.”), facendo salvi, fino alla scadenza, i contratti di lavoro a progetto in corso a tale data

▪ l’applicazione dal 01/01/2016 della disciplina del lavoro subordinato anche alle collaborazioni che si sostanziano in prestazioni di lavoro:

– esclusivamente personali

– continuative

– le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (cd. “indici di subordinazione” o “indici di non genuinità” delle collaborazioni).

2) LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Per le prestazioni occasionali svolte nell’ambito del lavoro autonomo (è esclusa l’attività commerciale occasionale), l’iscrizione alla Gestione separata, ed il conseguente obbligo contributivo, scatta:

▪ dal momento in cui i compensi percepiti nell’anno superano il limite di €. 5.000 di reddito (N.B.: cioè di “compensi” al netto delle spese direttamente afferenti deducibili a quadro RL)

▪ anche in presenza di prestazioni svolte verso più committenti.

3) VENDITORI PORTA A PORTA

L’attività di procacciatore a domicilio (senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia):

▪ è iscrivibile alla gestione separata INPS

▪ qualora il reddito annuo dell’attività risulti > €. 5.000.

Limite di ricavi: la norma fissa un limite di reddito e non di “ricavi” (o volume d’affari).; pertanto, tento conto che i costi sono forfettizzati, il venditore a domicilio è tenuto alla iscrizione Inps in presenza di provvigioni pari o superiori a €. 6.410 (infatti 78% x €. 6.410 = €. 5.000).

4) ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI SOLO LAVORO

Sono tenuti alla contribuzione alla Gestione separata INPS le sole persone fisiche che apportano esclusivamente lavoro (come anticipato, per contratti ancora in essere post DLgs.81/2015); il contributo va suddiviso per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato.

Diversamente, non sono soggetti all’obbligo contributivo gli associati in partecipazione:

– con apporto di solo capitale o misto (sia capitale che lavoro), in quanto generavano un reddito di capitale

– che apportano esclusivamente lavoro, ma iscritti ad un Albo professionale

– soggetti imprenditori (il compenso concorre alla formazione del reddito d’impresa).

5) SOCI – AMMINISTRATORI DI SRL

In base all’interpretazione autentica del DL 78/2010 ed al disposto della Corte Costituzionale, sent. 15/2012, il socio lavoratore di Srl commerciale (nulla cambia per le snc/sas) che contestualmente:

a) partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza

b) sia anche amministratore della stessa riscuotendo specifico compenso (deve trattarsi di amministratore non “professionista”; cioè di soggetto per il quale il compenso è attratto alla attività professionale svolta – v. CM 105/2001) ha l’obbligo di doppia contribuzione all’INPS (v. RF 025/2012):

✓ alla Gestione separata INPS: per il compenso amministratore

✓ alla Gestione IVS: per il lavoro prestato in qualità di socio.

6) PROFESSIONISTI CON O SENZA “CASSA PREVIDENZIALE”

Sono tenuti all’obbligo contributivo i lavori autonomi titolari di partita IVA i soggetti (art. 18, c. 12, DL 98/2011):

▪ la cui attività non è subordinata all’iscrizione ad un Albo professionale (cd. “professionisti senza Cassa”)

▪ o che, pur svolgendo un’attività per la quale è prevista l’iscrizione ad un Albo professionale:

✓ non versano il contributo soggettivo (per obbligo dello Statuto della Cassa o per scelta)

✓ pur essendo obbligati al versamento del contributo “integrativo” o “di solidarietà” (non correlati all’erogazione di un trattamento pensionistico).

Se lo Statuto della Cassa di previdenza prevede l’iscrizione facoltativa, la mancata iscrizione non è sufficiente a determinare l’obbligo contributivo (v. Mess. Inps n. 709/2012).

Pensionati di una Cassa: se continuano a svolgere l’attività professionale sono tenuti al versamento:

– di un contributo soggettivo minimo alla Cassa (art. 18, c. 11 del DL 98/2011; Circ. INPS 99/2011) – non al versamento contributivo alla Gestione separata INPS.