Bonus barriere architettoniche

Bonus barriere architettoniche

A seguito del decreto “Salvaspese”, per le spese sostenute dal 30.12.2023, l’agevolazione al 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche è limitata agli interventi riguardanti

  • Scale
  • rampe
  • installazione di ascensori
  • installazione di servoscala
  • installazione di piattaforme elevatrici.

Sono esclusi gli interventi di cambio degli infissi o rifacimento dei servizi igienici.

Dalla stessa data non sono più incentivati neppure gli interventi di automazione degli impianti e serve l’asseverazione di un tecnico che certifichi il rispetto dei requisiti fissati dal D.M. 236/1989.

Per le spese sostenute dal 1.01.2024, è ridotta la possibilità di sfruttare l’agevolazione tramite la cessione del credito o lo sconto in fattura, prima ammessi senza vincoli. Di fatto, possono ancora trasferire il credito i condomìni a prevalente destinazione residenziale e le persone fisiche in possesso di determinati requisiti.

In particolare, per interventi su villette e singoli appartamenti, la possibilità è concessa solo a chi è:

  • proprietario dell’immobile (o ha un diritto reale di godimento)
  • ha adibito la casa ad abitazione principale
  • ha un reddito di riferimento familiare non superiore a 15.000 euro; il reddito è però irrilevante se in famiglia c’è una persona con disabilità accertata ex L. 104/1992

(da Il Sole 24 Ore del  5.02.2024, pag. 6)